La surroga (c.d. “portabilità del mutuo”) è l’istituto con il quale il mutuatario (debitore) ha la possibilità di trasferire il proprio mutuo ipotecario dalla propria Banca ad un’altra Banca, senza oneri e costi aggiuntivi. Si tratta, quindi, di un nuovo contratto di mutuo che sostituisce quello precedente e nel quale, il subingresso, ha luogo alle condizioni pattuite tra il cliente (mutuatario) e la banca subentrante. A seguito del contratto di surrogazione, non si procede con l’iscrizione di una nuova ipoteca, in quanto la nuova Banca subentra nell’ipoteca esistente che viene “volturata” a suo favore, mediante la cosiddetta annotazione ipotecaria. Pertanto con la surrogazione, si ha “il trasferimento del contratto di mutuo esistente”, e cioè una successione del nuovo mutuante in luogo del precedente nel preesistente contratto di mutuo ipotecario. Occorre ricordare che la surroga viene concessa necessariamente e fino alla concorrenza del capitale residuo del mutuo precedente. Surroga TRILATERALE e BILATERALE. La surroga trilaterale prevede l’intervento in atto dell’originario creditore (“Banca surrogata”), della nuova Banca mutuante e del soggetto debitore (mutuatario) e viene stipulata con un unico atto notarile contenente: 1. il nuovo contratto di mutuo, riproducente le condizioni pattuite tra il mutuatario e il nuovo Istituto di Credito; 2. il consenso alla surrogazione rilasciato dalla banca surrogante; 3. la quietanza di estinzione dell’originario mutuo, rilasciata dalla banca surrogata; La surroga bilaterale, invece, prevede l’intervento in atto della nuova banca mutuante e del soggetto debitore (mutuatario) e viene stipulata con due separati atti notarili, e precisamente: a) il nuovo contratto di mutuo, contenente il consenso alla surrogazione da parte della Banca surrogante; b) un separato atto di quietanza di estinzione dell’originario mutuo, rilasciato dalla Banca surrogata. La Quietanza : La quietanza è il documento contenente la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento, l’attestazione da parte della banca surrogata circa l’estinzione del debito, oltre che l’impegno della medesima banca a non procedere con la cancellazione dell’ipoteca originaria. La quietanza può essere rilasciata contestualmente all’atto di surroga (questo è il caso della surroga trilaterale) oppure successivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura interbancaria (nel caso della surroga bilaterale). L’atto di quietanza – autenticato dal Notaio – dovrà essere prodotto unitamente all’atto di surroga, al fine di consentirne l’annotazione a margine dell’ipoteca originaria.